Marina Calamo Specchia è professoressa ordinaria di Diritto costituzionale comparato nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Si occupa di questioni attinenti il costituzionalismo e la tutela dei diritti fondamentali. È parte attiva dei comitati nazionali per la difesa e l’attuazione della Costituzione repubblicana.
D: Il disegno di legge del ministro leghista Roberto Calderoli, più conosciuto con il nome di “autonomia differenziata”, consiste, in forte sintesi, “nella eliminazione della legislazione esclusiva dello Stato nel garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti sociali e civili di tutti in Italia”. È così?
R: Il ddl calderoli attua l’art 116 della Costituzione che introduce una sorta di procedimento di asimmetria incrementale prevedendo la possibilità per le regioni a statuto ordinario, nel rispetto dei principi perequativi di cui all’art. 119 Cost., di richiedere “ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia”, con conseguente espansione delle proprie competenze negli ambiti materiali indicati nell’art. 117, terzo comma, e in tre materie assegnate alla legislazione esclusiva dello Stato. La possibilità di una differenziazione istituzionalizzata delle competenze delle regioni a statuto ordinario non è un portato dell’originaria configurazione del disegno costituzionale, essendo stata introdotta, per finalità a mio avviso più politiche che per esigenze di organizzazione ed efficientamento amministrativo, con la riforma del titolo V realizzata con la legge costituzionale n. 3 del 2001. In ddl Calderoli non definisce i criteri del trasferimento, e questo può significare il trasferimento anche solo di alcune funzioni nelle materie indicate, ma anche il trasferimento in blocco di tutte le materie come richiesto dalla Lombardia e dal Veneto, né quali risorse andranno a sostenere il trasferimento di materie, limitandosi a richiamare i limiti finanziari contenuti nell’articolo 119 Cost.
D: Il disegno di legge Calderoli presenta molti aspetti di incostituzionalità. Quali?
R: I profili di incostituzionalità del ddl Calderoli sono molteplici. Mi soffermerò su due di essi. Primo, in relazione a quanto appena detto, il ddl Calderoli ha omesso di definire il presupposto del trasferimento delle competenze consistente in un particolare interesse della Regione richiedente. In altre parole, il trasferimento di ogni competenza va motivato in relazione all’utilità economico-finanziaria-giuridica di tale operazione. Se così non fosse e ammettendo la possibilità di attribuire alle Regioni richiedenti tutte le materie previste dall’art. 117, III co., Cost., si produrrebbe un’abrogazione tacita dell’art. 117, comma 3, Cost. da parte della legge di intesa al di fuori del principio di legalità costituzionale, che richiede l’attivazione del procedimento aggravato di revisione costituzionale, violando dell’art. 138. Secondo, il ddl Calderoli stabilisce che le competenze da trasferire devono essere definite dall’intesa tra Governo e Regione interessata e che tale intesa sia trasferita al Parlamento per la successiva deliberazione, lasciando intendere che la funzione del Parlamento sia di mera ratifica, senza che il Legislatore possa intervenire sul contenuto dell’intesa. Si ravvisa in tale previsione la violazione della riserva di regolamento prevista nell’art. 72 della Costituzione, poiché il ddl Calderoli introduce delle ulteriori modifiche al procedimento legislativo speciale che ai sensi dell’art. 116 diverge nel solo quorum deliberativo (maggioranza assoluta) ma non nelle modalità di approvazione che seguono la procedura ordinaria, la cui deroga è possibile solo attraverso la modifica regolamentare. Siamo pertanto al cospetto di un procedimento denso di criticità, che non si possono affrontare tutte in questa trattazione.

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